Quali sono le ragioni che guidano il Jobs Act? È vero che i freddi numeri rischiano di colpire ma non di chiarire e, pertanto, oggi è necessario a mio parere discutere anche di ciò di cui non si è mai davvero discusso: dei presupposti culturali, storici e politici che guidano l’azione riformista nell’ambito del diritto del lavoro, soprattutto nel momento in cui il complesso disegno innovatore è messo alla prova dalla riduzione delle agevolazioni contributive.
Innanzitutto, però, i numeri: il dato registrato il 30 settembre dall’Istat è relativo ad un aumento dell’occupazione e, in particolare, ad un rialzo dell’occupazione stabile che raggiunge i 14.920.000 lavoratori. Per raggiungere un livello di occupazione stabile più alto di questo bisogna risalire all’agosto 2009. Da ultimo, sempre l’Istat ha certificato che nel terzo trimestre del 2017 è cresciuto ancora il numero degli occupati, di circa 79.000 unità, con un incremento dovuto prevalentemente ai dipendenti a termine, che risultano 2.784.000, il dato più alto dall’inizio delle rilevazioni su questa categoria di lavoratori, avviate nel quarto trimestre del 1992.
Semplificazione e razionalizzazione sono le ragioni che hanno condotto al Jobs Act; semplificazione degli strumenti contrattuali, in vista dell’emergere prioritario di un contratto subordinato a tempo indeterminato e caratterizzato da tutele crescenti, e razionalizzazione tanto dei controlli ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale quanto degli strumenti delle politiche attive di collocamento.
L’ispirazione di fondo è senz’altro riformatrice in senso liberale e riproduce oggi, nell’ambito del diritto del lavoro, le acquisizioni di quella economia sociale di mercato che ha consentito nell’immediato dopoguerra il miracolo economico tedesco e quello italiano.
Cosa viene superato, dunque? Una certa impostazione culturale di matrice collettivista che, soprattutto dagli anni Settanta e fino alle riforme dei primi anni Novanta, ha investito il diritto del lavoro in Italia di un compito ideologico che progressivamente ha sganciato le legittime pretese contrattuali dei lavoratori dalla sostenibilità economica delle stesse e dal bene comune; fino all’estremo di un mercato del lavoro vincolato da un rigido collocamento pubblico obbligatorio, anonimo e refrattario ai criteri meritocratici e alle libere scelte d’impresa.
In tal senso, pur rimanendo altamente positiva la valutazione complessiva dello Statuto dei Lavoratori (1970) – testo, occorre ribadirlo, non votato da quella sinistra comunista che, poi, lo ha strumentalmente sacralizzato – non si può tacere la progressiva trasformazione “teologistica” di alcuni dei suoi assunti in tabù immodificabili. L’esempio più significativo è stato quello del mitico articolo 18 (il reintegro in caso di licenziamento accertato come illegittimo nelle imprese con occupazione superiore ai quindici dipendenti). Ora, aldilà dell’effettiva operatività concreta (nella prassi sono negli anni sempre più frequentemente emerse transazioni di carattere monetario), sono evidenti i limiti di una norma tesa a rendere indissolubile una contingente dinamica sociale ed economica e che ha condannato al nanismo le prospettive di crescita di molte imprese intimorite dallo spauracchio di non poter affrontare le crisi cicliche, anche a fronte di una giurisprudenza troppo spesso a digiuno delle regole di mercato e refrattaria – per motivi anche politici – ad accettare il principio liberale – ma anche cattolico e democratico – secondo il quale il lavoro è creato innanzitutto dall’intrapresa e non dallo Stato.
Con ciò l’art. 18 è stato progressivamente caricato di una valenza cripto-rivoluzionaria e conservatrice allo stesso tempo, che ha spinto le frange più estreme dell’antagonismo a proiettare fino agli anni Duemila le tragiche illusioni palingenetiche del brigatismo armato contro, appunto, riformisti veri quali i giuslavoristi D’Antona e Biagi. Tale fenomeno di culto teologico-politico di assunti normativi non è esclusiva solo italiana; lo stesso psicodramma, sempre all’interno della comunità politica di Sinistra, è stato vissuto in Gran Bretagna con la clausola 4 dello Statuto del Partito Laburista, approvato nel congresso del 1918.
Tale norma impegnava in prospettiva la sinistra britannica a raggiungere l’obiettivo della statizzazione dei mezzi di produzione, negando teoricamente e strategicamente la legittimità del concetto di proprietà privata e di iniziativa economica libera. L’assurdo fu che tale vincolo politico rimase in vigore fino al 1995, fino al buon senso di un giovane segretario di partito di nome Tony Blair, il quale non rinnegò né tradì – nonostante le accuse – le ragioni di giustizia ed equità della sinistra, ma, semplicemente e pragmaticamente, riconobbe l’assurdità della cristallizzazione ideologica di un assunto superato dal corso storico e dalle dinamiche sociali di un Paese già da anni alla guida della globalizzazione dei mercati e primo beneficiario degli effetti dell’intraprendenza privata.
La nuova versione statutaria della clausola 4 del “New Labour” non fa più riferimento al controllo dello Stato sulla economia e parla, invece, di efficienza e di competitività, puntando sulla uguaglianza delle opportunità in un sistema economico nel quale la priorità sta nella creazione di ricchezza, unica via per consentire davvero il progresso sociale degli strati più deboli e la mobilità sociale. Fu proprio questa rivoluzione ideologica a consentire la lunga e proficua stagione di governo della Terza Via ed il superamento del thatcherismo, non certo l’arroccamento sul mito dello Stato padrone.
Come è noto, oggi, grazie al Jobs Act, figlio legittimo, è bene ribadirlo, tanto della riforma Treu che di quella Biagi, nonostante le tante resistenze conservatrici, il nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tutele crescenti è ormai operativo, e per i nuovi assunti non trova applicazione la “tutela reale” in caso di licenziamento per motivi economici “illegittimo”, ma solo l’indennizzo economico rapportato alla durata del rapporto di lavoro e fino ad un risarcimento pari a ventiquattro mensilità retributive. I dati statistici relativi alla prima applicazione, aiutata da un poderoso sgravio contributivo, sono stati impressionanti: il contratto subordinato sine die ha “cannibalizzato” tutte le altre forme contrattuali; i nuovi assunti – che sono tutt’ora in aumento, nonostante la fisiologica frenata dovuta alla riformulazione restrittiva degli sgravi – sono avviati con questo strumento o con il tempo determinato; dal canto loro, i vecchi co.co.pro e le associazioni in partecipazione con apporto lavorativo – forme flessibili che sono state abusate per lucrare profitto dallo sfruttamento dei lavoratori – sono stati convertiti in lavoro subordinato formalizzato, mentre i voucher, come è noto, sono stati abrogati.
Nel concreto, cosa ha comportato tutto questo? Innanzitutto, i lavoratori possono più facilmente accedere ai prestiti e ai mutui ipotecari perché finalmente “stabilizzati” nel tempo. In più, la vigilanza sugli illeciti a danno dei diritti retributivi e della contribuzione obbligatoria è stata radicalmente semplificata, perché gli ispettori, invece di trovarsi di fronte una giungla contrattuale, hanno a che fare per lo più con un contratto chiaro e prevalente.
Un’ulteriore annotazione: gli eterni oppositivi e i “benaltristi”, che coltivano l’ottimo contro il bene ed il possibile – di destra o pseudo-sinistra poco importa, stante la comune impronta illiberale, continueranno a concentrarsi sulla abolizione dell’art. 18, e le prime avvisaglie di campagna elettorale per le politiche del prossimo marzo ci parlano di forze politiche che, sul punto, vogliono tornare al passato, se non, addirittura, estendere l’obbligo di reintegro anche alle aziende sotto i quindici dipendenti… La facile demagogia, infatti, non conosce limiti.
A me stesso ricordo la buona prassi della lettura e della analisi delle norme che si vogliono contestare senza preconcetti ideologici. Sul punto, in sintesi: oggi, con il Jobs Act, il reintegro sul posto di lavoro è ancora possibile nei casi di licenziamento nullo o privo di forme, in quello discriminatorio e potenzialmente mobbizzante e nel cosiddetto licenziamento disciplinare (cioè nel caso in cui si contesti al lavoratore un illecito a danno dell’organizzazione d’impresa) quando è accertata in giudizio l’inesistenza del fatto notificato. Per tutto il resto – cioè per evitare i licenziamenti dettati da motivi economici – dovremmo contribuire tutti alla ripresa economica del Paese, i datori di lavoro con gli investimenti ed i lavoratori con la produttività della prestazione resa. Perché le imprese esistono non per licenziare ma per assumere; e questo fanno quando il quadro normativo è certo e le prospettive per il futuro chiare.
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