“Dalla pena di morte alla morte per pena”: l’Unità d’Italia

Giolitti

Vi presentiamo la quinta parte del viaggio nella storia penale e carceraria italiana. La prima parte, sulla concezione della pena in epoca romana e durante le invasioni barbariche, è disponibile cliccando su questo link. La seconda parte, incentrata sull’età medievale, è consultabile qui. La terza parte, sugli albori dell’età moderna, si trova qui. La quarta parte sull’età dei lumi è disponibile qui.

Da Beccaria in avanti, facciamo un salto e arriviamo a noi e al 1861. Raggiunta l’Unità si avvertì in Italia la necessità di raccogliere e uniformare, in maniera organica e sistematica, tutta la legislazione vigente in  ogni settore  del  diritto  e  anche  per  il  diritto penitenziario fu avvertita la stessa esigenza. Dopo l’estensione del codice penale sardo a tutte le province italiane, il Governo nell’arco di due anni emanò cinque nuovi regolamenti relativi alle diverse tipologie di stabilimenti carcerari. Nel 1889 venne emanato il codice penale Zanardelli, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, che sostituì il codice penale sardo emanato  nel 1859  ed  esteso  a  tutte  le  province  italiane,  ad eccezione della Toscana, dopo l’Unità.

Al 1889 risale anche la prima  legge  relativa  all’edilizia  penitenziaria  e  agli  stanziamenti  di bilancio per farvi fronte (legge  14 luglio 1889, n. 6165). Gli istituti realizzati in questo periodo si ispirarono al modello indicato da Crispi, portando alla formazione di una nuova tipologia carceraria caratterizzata dal sistema cellulare. Nel 1890 le dimensioni delle celle venivano fissate dal Consiglio Superiore di Sanità in m. 2,10 x 4 x h 3,30, mentre le dimensioni dei “cubicoli” erano stabilite in m. 1,40 x 2,40 x h 3,30. Solo qualche tempo dopo, con la riforma del 1932 ed a seguito delle vivaci campagne avviate sin dal 1921 contro la segregazione cellulare, sarà introdotto il sistema dei “camerotti”, che consentirà la convivenza da tre a sette detenuti in unità di dimensioni più ampie (25 mq. per posto letto).

La riforma penitenziaria  del  1889  ebbe  il  merito  di  porsi  il  problema  della  disponibilità  delle strutture. A tal fine si prevedeva di reperire i proventi necessari per l’edilizia penitenziaria dalle lavorazioni carcerarie, dalla vendita di alcuni immobili e da economie realizzate su altri capitoli di bilancio dell’amministrazione  carceraria  che,  all’epoca,  gestiva  direttamente  la  sua  edilizia. La legge  del  1889  sull’edilizia  penitenziaria,  unitamente  al  codice  penale  Zanardelli,  costituì  il  presupposto  per  l’emanazione  del  Regolamento  generale  degli  Stabilimenti  carcerari  e  dei  riformatori giudiziari avvenuta con regio decreto 1° febbraio 1891, n. 260.  Venne abolita la pena di morte (sostituita con l’ergastolo) ma restarono severissime le pene per i reati contro la proprietà. Il nuovo  regolamento,  costituito  da  ben  891  articoli,  fu  additato  come  un  modello  nel  suo genere, ma il grave stato di decadenza degli stabilimenti carcerari impedì non solo l’attuazione ma anche la sperimentazione del regolamento.

Nel periodo  “giolittiano”  (caratterizzato   da governi   con   indirizzi   politici   liberali),   il regolamento  del  1891  subì  alcune  importanti modifiche  tendenti  a  mitigare  le  condizioni disumane dei detenuti. Venne soppresso l’uso della catena al  piede  per  i  condannati  ai  lavori  forzati  e  furono introdotte  modifiche  al  rigido  sistema  delle  sanzioni  disciplinari,  eliminando  le  disumane  punizioni della camicia di forza, dei ferri e della cella oscura. I ferri saranno di fatto aboliti soltanto nel 1902, con l’articolo unico del regio decreto n. 337 del 2 agosto. Il successivo regio decreto 14 novembre 1903, n. 48 sancì l’abolizione della camicia di forza, dei ferri e della cella  oscura, provvedimento  dovuto  più  al  fallimento  di  questi  mezzi  come  reale   deterrente   per   comportamenti   indisciplinati   che   per   la   volontà   d’umanizzare   le   drammatiche condizioni di vita in cui versava la popolazione detenuta. Il terzo  filone  su  cui  si  indirizza  l’attività  riformatrice  nei  primi  anni  del  Novecento  riguarda  l’impiego dei condannati in lavori di bonifica di terreni incolti o malarici.

Poi paradossalmente nulla più: mentre il mondo si autodistruggeva con la prima guerra mondiale che mobilitava soldati, industrie, donne, uomini, apparati dello stato, insomma chiunque, il mondo penitenziario viveva un inaspettato immobilismo. Tranne un regio decreto sugli agenti di custodia (peggiorativo) non si segnalano altre iniziative. Tutto tacerà sino ai primi anni Venti del Novecento, quando inaspettatamente qualcosina (qualcosina!) si muove. Il principio  che  i  detenuti  dovevano  essere  oggetto  di  cura  più  che  di  repressione,  di  rieducazione più che di punizione, trovò una applicazione pratica nel 1921 e 1922 in una serie di circolari innovatrici che determinarono alcuni miglioramenti nel trattamento dei detenuti. La maggior parte delle innovazioni introdotte dai diversi provvedimenti ministeriali diverranno parte integrante del regolamento  carcerario  con  la  riforma  introdotta  dal  regio  decreto  19  febbraio 1922, n. 393.  Le principali  modifiche  riguardarono:  il  lavoro svolto  in  carcere  dai  detenuti;  i  colloqui;  la corrispondenza; la disciplina delle case di rigore. Questi timidi tentativi di riforma furono in sé e per sé modesti, ma eccezionali se rapportati al tradizionale immobilismo del mondo penitenziario. Con l’avvento del fascismo i timidi tentativi di riforma del 1920 subirono un brusco arresto e si ripiombò nell’inerzia che aveva caratterizzato il settore. Non si  sperimentarono  più  riforme,  ma  ci  si limitò  a  nominare  commissioni  di  studio  che portarono avanti i lavori con esasperante lentezza.

Con regio decreto 5  aprile  1928,  n.  828,  la  Direzione  generale  delle  carceri  e  dei  riformatori assunse la nuova denominazione di Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena. Nel  1930  vennero  approvati  il  nuovo  codice  penale  “Codice  Rocco”  e  nel  1931  il  nuovo  codice di procedura penale.   Riprenderemo da qui il nostro viaggio.

A cura di Claudio Marengo – Iscritto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

Tags:

  • Suddiario è un magazine realizzato da artisti, professionisti, studiosi, comunicatori, and so on and so on, originari prevalentemente del Mezzogiorno d’Italia e in particolare dell’area dello Stretto di Messina.

    • Mostra commenti

    Per la tua pubblicità

    Potrebbe interessarti anche

    Marco Pannella antimafiaMafie

    Il 20% di Pannella per un’altra antimafia

    Che lezione ci arriva dall’eredità politica di Marco Pannella, in termini di lotta alla mafia ...

    A grandi balzi entriamo in piena età moderna.

    “Dalla pena di morte alla morte per pena”: l’età moderna

    Vi presentiamo la terza parte del viaggio nella storia penale e carceraria italiana. La ...