“Dalla pena di morte alla morte per pena”: l’età medievale

tortura medievale

Vi presentiamo la seconda parte del viaggio nella storia penale e carceraria italiana. La prima parte, sulla concezione della pena in epoca romana e durante le invasioni barbariche, è disponibile cliccando su questo link.

E veniamo al Medioevo. Convenzionalmente gli storici delimitano il Medioevo sostanzialmente tra la caduta dell’Impero romano d’Occidente (476 d.C.) e la scoperta dell’America nel 1492. All’interno di questo lasso di tempo, ci torna utile un’ulteriore suddivisione in Alto e Basso Medioevo con l’anno 1000 a fare da limite tra i due. Pur essendoci sostanziali differenze tra Alto e Basso Medioevo sia di carattere sociale, ma anche economico, politico etc., non possiamo in queste sede addentrarci troppo nel dettaglio.

Ci limiteremo a dire che in questi secoli a cavallo del 1000, la popolazione viveva in piccole unità separate e i centri abitati erano decisamente isolati tra di loro; il tutto era però controbilanciato da un elevato livello di contatti personali all’interno di ciascun ambiente: spesso la popolazione di un intero villaggio era composta da parenti e nelle città ogni piccolo quartiere, formato dai confini della parrocchia, era abitato da persone che potevano vantare qualche legame formale, professionale, familiare o sociale con tutti coloro che abitavano in quella zona della città.

A ciò è d’uopo aggiungere che la concezione medievale della società era essenzialmente teocratica e aveva alla propria base il rapporto di subordinazione “diretta”, giuridica-politica-militare-religiosa, del lavoratore al suo signore. Similmente ad ogni altro aspetto della società feudale, il diritto e la pena riflettevano il campanilismo dell’epoca: ogni signore/signorotto locale/feudale rivendicava potere giudiziario sul suo regno particolare e ogni istituzione feudale invocava l’autorità legale di pronunciarsi su certi tipi di controversia. Così la frammentazione dell’autorità legale produsse la nascita di pratiche ovviamente “informali”, non universalmente riconosciute, del controllo del crimine che dovevano (per forza di cose, anche di mantenimento della pace sociale locale e per prevenire rivolte e sommosse) soddisfare il gusto, la “pancia”, ma anche le esigenze delle varie popolazioni locali.

Queste pratiche quindi si traducevano in realtà nell’adeguamento a tradizioni molto localizzate. Difatti, i metodi locali di controllo del crimine si avvalevano di un gran numero di pratiche cooperative: ci si affidava cioè all’intera popolazione civile affinché essa contribuisse a mantenere la pace sociale. Ciò favorì la perpetrazione del carattere privato del diritto penale. In che misura la giustizia penale fosse ancora un affare privato è dimostrato anche dalla tradizione feudale dell’asilo, in mano esclusivamente alle autorità clericali, che spesso, come la storia ci riporta, si travestivano anche da autorità politiche (solo per esempio, la figura del vescovo-conte). L’asilo era una forma di salvaguardia per 40 giorni del sospettato che, rifugiatosi in un luogo sacro, non poteva essere avvicinato da nessuno: da qui si evince anche il carattere caritatevole (ma che nulla ha a che fare col diritto) della soluzione–asilo e mostra come la Chiesa cattolica, almeno in origine, mirasse all’attenuazione del rigore dell’esecuzione della pena afflittiva, carattere che ancora oggi è evidente e che storpia purtroppo il messaggio costituzionale del diritto, della pena e della funzione rieducativa di essa.

Ma per analizzare la storia della detenzione, delle pene, ma, detto anche “barbaramente”, delle punizioni in questo lasso di tempo ci torna certamente utile la Scuola di Francoforte, soprattutto nelle figure di Georg Rusche e Otto Kirchheimer che, alla fine degli anni Trenta del secolo scorso, proposero un interessante punto vista, seppur figlio di una visione filomarxista del problema. I due non ritenevano la pena come risposta al crimine, ma come meccanismo sociale che si inserisce nella dinamica globale di lotta tra le classi. Sì, lotta tra le classi, anche nel Medioevo, quando il concetto di “classe” marxisticamente intesa era ancora lontanissimo. La ricostruzione storica mostra, infatti, come l’andamento del mercato del lavoro e la crescita demografica della popolazione diano un valore sociale “X”, per così dire, alla vita umana e, conseguentemente, all’avvalersi di determinate sanzioni.

Ecco allora che durante le fasi storiche in cui la manodopera è abbondante, la politica penale prende corpo attraverso pene corporali o capitali, orrori che non tengono affatto conto della vita umana in sé e, invece, nei periodi di scarsità di manodopera, le istituzioni penali, come dire… ”si fanno due conti in tasca” e risultano essere molto più attente a non disperdere il valore delle risorse lavorative degli individui sottoposti a condanna. Un condannato, un detenuto, prima di essere un uomo è “portatore” di forza–lavoro, insomma. Nel Medioevo, ad esempio, la brutalità e il disprezzo della vita umana tipiche di alcune esecuzioni penali sono spiegabili (oltre che essere da esempio a chi assiste affinché non osi ribellarsi al signore di turno) anche per una situazione di eccesso di offerta di manodopera che, nel diminuire il prezzo del lavoro, fa diminuire, oseremmo dire quasi proporzionalmente, anche il prezzo della vita umana e che trasforma il diritto penale in uno strumento di livellamento demografico con il quale contenere un aumento eccessivo della popolazione rispetto alle ridotte risorse disponibili per il suo sostentamento, in clamoroso anticipo rispetto a Malthus!

Nell’epoca del mercantilismo, invece, coi primi vagiti dell’economia capitalistica, il nascente potere statuale si trova a dover fare i conti con carenza di manodopera e con il conseguente incremento dei salari. In questo periodo, collocabile più o meno già tra la fine del 1400 fino all’inizio del 1700, prevalgono forme punitive come la servitù sulle galere (da qui, e torniamo al nostro lessico, il termine “galera” comunemente inteso), la deportazione nelle nuove colonie d’oltreoceano, da sfruttare e “cashizzare”, e la condanna ai lavori forzati. Si tratta di pene che hanno in comune il fatto di consentire un utilizzo coatto di manodopera e di rispondere ad esigenze di tipo economico (quali, ad esempio, il bisogno degli stati marinari di disporre di rematori a basso costo per mesi e mesi di navigazione oltreoceanica, oppure la necessità degli stati coloniali di popolare i territori conquistati con manodopera adatta a lavori forzati per pubblica utilità e, perché no, anche per mere funzioni riproduttive). Nell’ambito di queste modalità punitive si colloca il carcere che, in una prima fase, si caratterizza per le sue finalità economiche di procacciamento di manodopera coatta, di ufficio di collocamento forzato e di strumento di addestramento professionale nei confronti di una popolazione contadina che non ha dimestichezza col lavoro di fabbrica.

A cura di Claudio Marengo – Iscritto al Partito Radicale Nonviolento Transnazionale e Transpartito

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